PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, attraverso l'eliminazione, altresì, di ogni barriera dovuta a differenze di standard.
      2. Sono incentivati la diffusione e lo sviluppo di formati open standard, quali programmi per elaboratore rispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione dei loro positivi riflessi sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) standard: una specifica tecnica, ottenuta per consenso delle parti interessate al fine di facilitarne un'adozione diffusa, che specifica le modalità di comportamento al fine di produrre un risultato atteso e abilita l'interoperabilità;

          b) open standard: uno standard prodotto secondo un processo aperto e collaborativo, liberamente accessibile e implementabile, indipendentemente dalle tecnologie scelte o dal modello di sviluppo usato;

          c) interoperabilità: la capacità di comunicare, di eseguire funzioni o di trasferire dati tra entità funzionali in modo da consentire all'utente libertà di scelta sulle realizzazioni tecniche anche qualora

 

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l'utente non sia a conoscenza o abbia una conoscenza minima della specificità di tali unità funzionali.

Art. 3.
(Diritto allo sviluppo portabile).

      1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, di pubblicare e di utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro software, anche coperto dal diritto d'autore.

Art. 4.
(Documenti).

      1. Chiunque, nell'ambito di un'attività lecita, effettua la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
      2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui devono essere garantiti la pubblicità nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

      1. Chiunque effettua, mediante l'ausilio di mezzi elettronici, il trattamento di dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio

 

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per la pubblica sicurezza è tenuto, nell'espletamento di tale attività, ad utilizzare software open standard.
      2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di consentire verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.
      3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del citato di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).

      1. La pubblica amministrazione è tenuta a privilegiare, tra le opzioni tecniche ed economiche presenti sul mercato, quelle che, in conformità alle finalità previste dall'articolo 1, assicurano l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto, garantendo le necessarie condizioni di neutralità, di validità tecnologica e di pluralismo informatico.
      2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, individua con proprio decreto i formati open standard e il loro ambito di utilizzo nella pubblica amministrazione.
      3. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'impiego ottimale di soluzioni open standard nella pubblica amministrazione, nonché i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso alla data di

 

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entrata in vigore del medesimo decreto e dei programmi da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni open standard da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici. Lo stesso decreto definisce, inoltre, i criteri per specifici programmi di formazione e di aggiornamento del personale della pubblica amministrazione all'utilizzo delle soluzioni open standard.

Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sui formati open standard per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore.

Art. 8.
(Istruzione scolastica).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni e dei princìpi della presente legge nell'ambito dell'ordinamento scolastico e, in particolare, dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e tenuto conto del processo di informatizzazione delle istituzioni scolastiche.

Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. La pubblica amministrazione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale a quanto previsto dall'articolo 6 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      2. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. È istituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, costituito da esperti designati dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.